DVR – Redazione del Documento di Valutazione Generale dei Rischi

Il documento di valutazione dei rischi, noto come D.V.R., è il documento più importante, nonché obbligatorio, in quanto costituisce il cardine su cui costruire il sistema di gestione per la sicurezza in azienda. Tale documento deve essere elaborato su misura delle caratteristiche proprie dell’attività, e deve contenere un preciso e puntuale report dei rischi presenti nel luogo di lavoro e delle misure adottate al fine di ridurre e gestire questi rischi.

Quanto costa? Come già detto si tratta di una approfondita valutazione elaborata su misura delle caratteristiche della attività in questione, più è complessa e maggiori sono gli aspetti da prendere in analisi, e di conseguenza maggiore sarà il tempo da dedicare alla stesura del documento. Più in generale, possiamo dire che per le aziende non troppo complesse il costo del servizio si aggira in torno ai

300 euro IVA esclusa

Numero di lavoratori

Classificazione del rischio (cod. ATECO)

basso

medio

da 21 in poi

450

550

da 10 a 20

350

400

da 1 a 9

300

350

Per saperne di più e per avere un preventivo su misura contattaci -> CONTATTI

I prezzi dei servizi sono indicativi, i preventivi vengono elaborati sulla base delle caratteristiche aziendali. Ci si riserva l’applicazione di eventuali sconti sui servizi

Perché redigere il D.V.R.? L’articolo 17 del D. Lgs. 81/08 (testo unico in materia di salute e sicurezza) stabilisce l’obbligo da parte del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nella propria attività ed il D.V.R. è appunto il documento comprovante l’avvenuta valutazione. Se fatto bene e su misura questo documento è uno ottimo strumento per la gestione della sicurezza. Precisiamo che la mancata redazione del documento comporta delle pesanti sanzioni. Pertanto, redigere il D.V.R. è obbligatorio.

A cosa serve? Oltre che ad evitare le sanzioni, come già detto, ha soprattutto lo scopo di creare un quadro chiaro e dettagliato degli aspetti legati alla sicurezza della tua azienda. E’ importante sottolineare che il D.V.R. non è un documento fine a se stesso ma risulta essere un ottimo strumento per la gestione e la crescita della tua azienda, con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori e agli interessi più in generale dell’intera organizzazione.

Qui di seguito vengono riportate le disposizioni dell’articolo 28 su che cosa deve contenere un documento di valutazione dei rischi:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;  
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);   
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione.

Si ricorda che il D.V.R. deve essere validato anche dal R.S.P.P., dal Datore di Lavoro e, ove presente, dal Medico Competente.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close