Il servizio di prevenzione e protezione

FIGURE E PRINCIPALI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il D.Lgs.81/08 stabilisce obblighi, responsabilità, funzioni e competenze delle diverse figure del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché le relative sanzioni in caso di violazioni.

Introduzione

Ma che cosa è il Servizio di Prevenzione e Protezione? Con l’acronimo S.P.P, si tratta dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, da una parte a prevenire che accada un evento dannoso, e dall’altra atti a proteggere il più possibile dai danni che l’evento potrebbe causare.

La valutazione del rischio

Per tutelare al meglio i lavoratori dai rischi a cui la mansione li espone innanzi tutto è necessario analizzare attentamente tutte le caratteristiche della realtà lavorativa, come la conformazione degli ambienti, il tipo di attività svolte, numero di persone presenti, i mezzi e le attrezzature utilizzate, la presenza di eventuali elementi esterni all’organizzazione. Questo tipo di indagine deve essere effettuata con le metodologie specifiche indicate dalla normativa, così da poter oggettivamente quantificare il livello di esposizione dei lavoratori ai pericoli identificati all’interno dell’azienda. In termini tecnici, questa indagine prende il nome di Valutazione dei Rischi. Fatto ciò, è necessario adottare tutta una serie azioni-misure atte appunto a prevenire e a proteggere, e successivamente va attuato un programma di monitoraggio con lo scopo di capire se effettivamente queste siano effettivamente efficaci. Dopo aver analizzate le caratteristiche dell’azienda ed identificato i pericoli, quantificati i rischi associati, intraprese le opportune misure di prevenzione e protezione, il passaggio ultimo è quello di stabilire un piano di miglioramento finalizzato all’aumento dei livelli di sicurezza in azienda.

Le figure della sicurezza

Per gestire al meglio tutte le fasi descritte si rende necessaria la presenza di figure con specifici compiti e competente che appunto compongono il S.P.P. e a cui fa capo il Datore di Lavoro, figura sulla quale ricado la maggior parte degli obblighi in materia di salute e sicurezza. I due principali obblighi del datore di lavoro sono quelli di valutare i rischi presenti all’interno della propria azienda come sopra descritto, e provvedere alla nomina del Responsabile del S.P.P.

A supportare e coadiuvare il datore di lavoro per i vari aspetti della sicurezza vi è la figura denominata R.S.P.P., il quale, ad esempio, può occuparsi di svolgere dei sopralluoghi tecnici mirati a valutare il rispetto dei criteri di sicurezza, come la conformità degli impianti o il rispetto delle procedure operative da parte dei lavoratori; il RSPP può essere anche un consulente-professionista esterno all’organizzazione.

Perché venga mantenuto un livello ottimale di sicurezza è fondamentale che anche i lavoratori partecipino concretamente ai processi di gestione e consultazione sui rischi, questo può avvenire in maniera diretta con i vertici aziendali o per il tramite Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, più comunemente conosciuto con l’acronimo di R.L.S., figura che nasce appunto con l’obbiettivo di fare da raccordo tra i propri colleghi e le tre figure principali, ovvero, Datore di Lavoro, R.S.P.P. e Medico Competente.

Altra figura chiave, in particolar modo per specifiche attività lavorative, è certamente il Medico Competente che ha lo scopo di effettuare tutta una serie di accertamenti sanitari finalizzati in primis a valutare l’idoneità del lavoratore alla specifica mansione e in secondo luogo a monitorare l’evoluzione dello stato di salute di questi, così da intercettare per tempo eventuali problematiche legate appunto all’attività lavorativa svolta.

Abbiamo poi altre figure a supporto del datore di lavoro che contribuiscono al mantenimento di livelli accettabili di sicurezza, ad esempio il preposto che, essendo generalmente un dipendente con un elevato grado di esperienza e competenza, ha il compito di supervisionare l’attività dei colleghi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e riporta ai membri del S.P.P. eventuali criticità.

Una figura poco conosciuta è il Dirigente per la sicurezza, il quale può essere definito come colui il quale fa le veci del datore di lavoro, organizzando e vigilando l’attività lavorativa.

Per concludere, fanno parte del S.P.P. i lavoratori addetti alle emergenze, antincendio e primo soccorso, che hanno il compito di agire nei diversi scenari di pericolo che possono verificarsi all’interno dei luoghi di lavoro.

Obbligo di formazione

Per ogni attore della sicurezza la normativa prevede percorsi formativi differenziati e specifici, articolati in modo tale da rispondere al meglio agli adempimenti in capo ad ogni figura. Va precisato che anche i corsi di aggiornamento sono differenziati per argomenti e periodicità a seconda del ruolo ricoperto in azienda.

APPROFONDIMENTI TECNICI

Figure della sicurezza – Gli attori della sicurezza possono essere così definiti:

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. [ecc.]

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora secondo quanto previsto con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. [ecc.]

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. [ecc.]

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio, che collabora e supporta il Rspp.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Obblighi del datore di lavoro

Tra le principali figure che deve occuparsi di sicurezza vi è certamente il Datore di Lavoro sulla quale ricadono le maggior parte delle responsabilità. I principali obblighi del Datore di Lavoro che non possono essere delegati a nessun’altra figura sono (Art.17):

  • Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero l’analisi di tutti i pericoli connessi alla propria realtà lavorativa;
  • Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ruolo che può essere ricoperto da un consulente esterno.

Altri compiti ed obblighi (Art.18) possono essere invece delegati alla figura del Dirigente, e sono ad esempio:

  • Nominare il Medico Competente,nei casi in cui la mansione del lavoratore richiede l’applicazione della sorveglianza sanitaria;
  • Informare e formare tutti i lavoratori circa i rischi presenti in azienda e al ruolo ricoperto;
  • Implementare procedure e sistemi atti alla gestione degli incendi e situazioni di pericolo immediato, come ad esempio installazione di estintori, la predisposizionedi un piano di emergenza ed individuare e formare gli addetti antincendio e al primo soccorso;
  • Predisposizione della segnaletica di sicurezza;
  • Fornitura della cassetta di primo soccorso;
  • Consegna dei dispositivi di protezione individuali ai lavoratori quando necessari;
  • Adottare misure di ordine tecnico quali la presenza di impianti realizzati a regola d’arte e certificati, l’installazione di sistemi di sicurezza per la gestione dei rischi specifici, l’effettuazione di controlli e manutenzioni, vigilare sul rispetto di quanto disposto o la raccolta di schede tecniche per prodotti ed attrezzature.

Obblighi dei lavoratori

La normativa stabilisce anche compiti ed obblighi (Art.20) in capo alla figura dei lavoratori, nello specifico sono:

  • Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
  • Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;
  • Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, dato l’obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, al fine di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori.

Sanzioni

È necessario ricordare che per il mancato adempimento la normativa prevede delle sanzioni la cui entità dipende dalla gravità della violazione riscontrata.

Scritto dal Dott. Avanzato S.A.

 

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